Sez. 3, Sentenza n. 266 del 14/11/1983 Ud. (dep. 13/01/1984) Rv. 162092 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NOZIONE DI SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE.*
EDILIZIA - IN GENERE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - NOZIONE DI SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE.*
L'art. 31 lett. B) legge 5 agosto 1978, n. 457 (sull'edilizia residenziale) definisce come interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Per singole unità immobiliari devono ritenersi quelle di cui si compone un edificio perché è da escludere che il legislatore nella stessa norma abbia voluto usare due termini diversi (edifici e singole unità immobiliari) per indicare il medesimo concetto.*
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)