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Sez. 3, Sentenza n. 1063 del 18/05/1967 (Rv. 327430 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI.*
Stato
decisa il 1967-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327430-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI.*

Il travisamento dei fatti, attenendo al merito della controversia, puo costituire motivo di censura in Sede di legittimita soltanto se si risolva in errori di diritto o in violazione di legge, previste dallo art. 360 cod.proc.civ., e non anche quando si esaurisca nell'ambito dell'apprezzamento, senza porre in essere, quanto meno, una motivazione contraddittoria o insufficiente. (Cfr. 1865-65, 2231-64, 1969-64, 1496-64, 821-64). Conforme alla sent. N. 448-66, massima n. 320896.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)