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Sez. L, Sentenza n. 3851 del 29/06/1984 (Rv. 435805 - 01)

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - SVOLGIMENTO DI FATTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIFETTO DELLA VACANZA NECESSARIA ALLA PROMOZIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE A DETTE MANSIONI - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435805-01

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - APPALTO - APPALTATORE - PERSONALE DIPENDENTE - SVOLGIMENTO DI FATTO DI MANSIONI SUPERIORI - DIFETTO DELLA VACANZA NECESSARIA ALLA PROMOZIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE A DETTE MANSIONI - PERSISTENZA.*

Il difetto della vacanza, necessaria, ai sensi dell'art. 17 del C.C.n.L. 21 aprile 1940 per il personale adibito alla riscossione delle imposte di consumo, per la promozione al posto superiore in conseguenza dello svolgimento di fatto delle relative mansioni, non esclude il diritto del dipendente, anche ai sensi del testo originario dell'art. 2103 cod. civ., al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori effettivamente espletate. (V 390/70, mass nn 345337 e 345339).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1940 num. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)