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Sez. 2, Sentenza n. 802 del 17/03/1972 (Rv. 356973 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356973-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO - LIMITI - FATTISPECIE.*

Quando la Cassazione di una sentenza sia stata pronunciata per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, i poteri del giudice di rinvio, pur rimanendo impregiudicati per quanto attiene al riesame ed alla rivalutazione dei fatti della causa, trovano pur sempre un limite nella sentenza di Cassazione, nel senso che questa fa stato riguardo alle questioni che siano state esplicitamente o implicitamente decise e che ne costituiscano il presupposto, quale premessa necessaria e logicamente inderogabile della pronunzia, nonche riguardo alla decisivita di determinati punti della controversia, riconosciuti potenzialmente idonei a giustificare una decisione diversa da quella impugnata e percio rimessa alla valutazione di altro giudice di merito. (nella specie, il giudizio nel quale si discuteva se uno scantinato - unica parte rimasta non assegnata in uno dei tre edifici costruiti da una cooperativa dopo l'assegnazione dei singoli appartamenti ai soci - appartenesse ai soli condomini dell'edificio nel quale lo scantinato era ubicato oppure agli assegnatari di tutti e tre gli edifici, si era concluso con sentenza affermante la comproprieta di tutti i condomini del complesso immobiliare su detti locali. Nel cassare la sentenza per difetto di motivazione, la suprema Corte aveva fissato dei punti fondamentali, ritenuti decisivi per la risoluzione della controversia e costituiti dall'indagine, commessa al giudice di rinvio, sulla effettiva situazione dei luoghi, sotto il profilo statico e funzionale, in ordine alla presunzione di cui all'art 1117 cod civ, nonche da quella sull'esistenza di un titolo idoneo a vincere tale presunzione, avuto riguardo al contenuto del titolo stesso ed al regime dei beni indicati negli artt 818 e 840 stesso codice. La sentenza del giudice di rinvio e stata cassata con ulteriore rinvio ad altro giudice per essersi la Corte di merito discostata nell'indagine dall'ambito tracciato).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 818, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)