Sez. T, Ordinanza n. 19732 del 14/06/2026 (Rv. 679177-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA | Registrazione della fattura - Successivo venir meno dell’operazione sottostante - Emissione nota di credito - Tempestività dell’annotazione della variazione - Onere della prova del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA
In tema di IVA, allorquando l'operazione per cui sia stata emessa la fattura venga meno successivamente alla sua registrazione e sia stata formulata una nota di credito analogica, il
contribuente deve provare, ove vi sia contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, quale sia la data di ricezione della nota ai fini della tempestività della annotazione della variazione, che deve intervenire, nel registro delle fatture, ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 633 del 1972, entro quindici giorni.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)