Sez. 6, Sentenza n. 57871 del 18/09/2018 Cc. (dep. 20/12/2018) Rv. 274944 - 02
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello - Modifica dell'art. 428, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Ricorso in cassazione - Limiti.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di ricorso in cassazione, la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello, a seguito della modifica dell'art. 428, comma 3-bis, cod. proc. pen. per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, è impugnabile per i soli motivi di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., non solo nel caso di conferma della decisione emessa all'esito dell'udienza preliminare, ma anche qualora venga pronunziata con formula differente, sia essa più o meno favorevole a quella precedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è suscettibile di impugnazione il decreto di rinvio a giudizio eventualmente emesso in sede di appello a seguito di riforma, totale o parziale, della sentenza di non luogo a procedere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 com. 3, Legge 23/06/2017 num. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)