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Sez. U, Sentenza n. 15832 del 20/09/2012 (Rv. 623479 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Obbligo di declaratoria di una causa di non punibilità - Disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623479-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Anche nell'ambito del procedimento disciplinare a carico di magistrati è applicabile la disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., che impone di dichiarare l'estinzione del reato "in ogni stato e grado del processo" e di pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con formula liberatoria nel merito quando ricorre una causa di estinzione del reato, ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, atteso il rinvio contenuto negli artt. 16, comma 2, e 18, comma 4, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, relativi l'uno alle indagini nel procedimento disciplinare ed al potere di archiviazione, l'altro alla discussione nel giudizio disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza di non luogo a procedere per estinzione dell'azione disciplinare a norma del'art. 15, comma 1 bis, del d.lgs. n. 109 del 2006 emessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, la quale aveva escluso emergesse in modo evidente dagli atti che il fatto non sussiste o che l'incolpato non lo ha commesso, osservando che la valutazione in termini di evidenza comporta la insussistenza di uno specifico ed articolato obbligo motivazionale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)