Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari
Testo in vigore al
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502
Art. 21
1. I prodotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farine alimentari, anche se miscelate con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione "pane" della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata.
2. Nella produzione dei tipi di pane di cui al precedente comma possono essere aggiunti gli ingredienti indicati nell'articolo 20.
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502
Art. 23
1. Il pane deve essere venduto a peso.
Art. 24
1. La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie puo' essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio, nella quale la voce "pane" sia indicata in modo specifico.
2. Fanno eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502.
Art. 25
1. Gli esercizi, che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono disporre, per il pane, di apposite attrezzature, distinte da quelle adibite alla vendita degli altri generi.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502
Art. 26
1. Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunita' deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento.
2. E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purche' vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti.
Art. 27
1. E' vietato vendere o detenere per vendere pane alterato, adulterato, sofisticato o infestato da parassiti animali o vegetali.
Titolo IV. Pasta
Art. 28
1. Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente: a) con semola di grano duro ed acqua; b) con semolato di grano duro ed acqua.
Art. 29
1. La pasta destinata al commercio puo' essere prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----3
Art. 30
1. E' consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari. Tali ingredienti debbono essere autorizzati con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalita' per l'impiego e, al caso, per la produzione, il commercio, la conservazione e, ove necessario, la prescrizione della data di fabbricazione e la durata di conservabilita' degli ingredienti autorizzati.
2. Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola; tali paste devono essere poste in commercio con la denominazione "pasta di semola di grano duro", seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.
3. Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantita' presente riferita a peso e gli estremi del decreto di autorizzazione degli ingredienti stessi.
4. Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilita' e le modalita' di conservazione.6
Art. 31
1. La pasta con l'impiego di uova deve essere prodotta esclusivamente con semola e con l'aggiunta di almeno 4 uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a grammi 200 di uova per ogni chilogrammo di semola.
La pasta prodotta con impiego di uova deve essere posta in commercio con la sola denominazione di "pasta all'uovo" e deve avere le seguenti caratteristiche:
2. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
3. L'estratto etereo e l'estratto alcoolico non devono risultare inferiori rispettivamente a grammi 2,80 e a grammi 4,00, riferiti a cento parti di sostanza secca.
Il contenuto degli steroli non deve risultare inferiore a grammi 0,15, sempre riferiti a cento parti di sostanza secca.3
Art. 32
1. E' consentita la produzione di paste dietetiche autorizzata ai sensi della legge 29 marzo 1951, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, concernenti la produzione e il commercio dei prodotti dietetici.
Art. 33
1. E' consentita la produzione di paste alimentari fresche.
2. Nella produzione di tali paste devono essere osservate le prescrizioni stabilite nei precedenti articoli per le paste alimentari secche, salvo che per l'umidita'. L'acidita' non deve superare il limite di gradi 6; per la pasta alimentare fresca con l'aggiunta di carne il limite massimo di acidita' e' stabilito in gradi 7.
3. E' consentito l'uso delle farine di grano tenero.
4. La pasta fresca all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con uova fresche.
5. Il limite di umidita' e' stabilito nel 30 per cento per le paste alimentari fresche, poste in vendita in confezioni sigillate, che siano realizzate sotto vuoto o sterilizzate, in banda stagnata o formata di materia plastica.
Art. 34
1. E' vietato qualsiasi trattamento della pasta di ogni tipo e specie con agenti chimici e l'aggiunta di sostanze organiche od inorganiche di qualsiasi natura, salvo il disposto dei precedenti articoli e salvi i poteri del Ministro per la sanita' a norma della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Art. 35
1. Le paste secche destinate al commercio non possono essere vendute sfuse, ma contenute in confezioni originali, chiuse e munite di sigillo, del peso netto di grammi 100 o 250 o 500 o 1.000 o multipli di 1.000 e solamente in tali confezioni devono essere vendute al consumatore.
2. Gli imballaggi od involucri devono recare, in lingua italiana, il nome o la ragione sociale della ditta produttrice, la sua sede, la sede dello stabilimento, la denominazione ed il tipo della pasta ed il peso netto, con caratteri indelebili e ben leggibili.
3. E' tollerata una differenza, non superiore al 2 per cento, tra il peso netto indicato sull'involucro e quello effettivo al momento della vendita.
4. Le denominazioni della pasta, da apporre sull'imballaggio od involucro, devono essere quelle previste dagli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33, devono essere apposte consecutivamente e non possono essere accompagnate da altre denominazioni o qualificazioni. E' altresi' vietato apporre raffigurazioni idonee ad indurre in errore l'acquirente. Per involucri di materiale trasparente e' vietato l'uso di altro colore al di fuori del neutro.
5. Gli imballaggi od involucri, di qualsiasi specie, non possono essere reimpiegati per la confezione delle paste.
Art. 36
1. E' vietato vendere o detenere per vendere pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dalla presente legge.
2. E' altresi' vietato vendere o detenere per vendere pasta alterata, adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali.
Titolo V. Lievito
Art. 37
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998, N.502
Art. 38
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998, N.502
Titolo VI. Locali di produzione
Art. 39
1. I locali dei molini, panifici e pastifici devono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, devono essere areati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzature adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Essi, inoltre, devono corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti.
Art. 40
1. E' vietato conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla macinazione, panificazione e pastificazione, nonche' nei locali con essi comunicanti, sostanze il cui impiego non sia consentito dalla presente legge, salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione della pasticceria o alla vendita di tali sostanze.