Sez. 3 - , Sentenza n. 5624 del 07/03/2017 (Rv. 643393 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Provvedimento cautelare – Procedimento ex art. 669-novies c.p.c. – Applicazione della sospensione feriale dei termini – Operatività - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Il procedimento ex art. 669 novies c.p.c., volto alla declaratoria di inefficacia di un provvedimento cautelare, ove non sia configurabile la non contestazione del resistente, è un giudizio ordinario a cognizione piena che si definisce con sentenza provvisoriamente esecutiva, soggetto, anche nella fase di impugnazione, alla ordinaria sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge n. 742 del 1969.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)