diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8297 del 30/07/1999 (Rv. 529138 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) | Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529138-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA)

La mancanza della data di pubblicazione della sentenza non è causa di nullità (ovvero di inesistenza) della sentenza stessa tutte le volte in cui la cancelleria del tribunale abbia annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza nel registro cronologico, l'abbia altresì trasmessa all'ufficio del registro atti giudiziari, ed abbia, infine, comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, così che la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole. La data di pubblicazione della sentenza, difatti, indica il "dies a quo" per l'impugnazione nel termine indicato dall'art. 327 C.p.c., e non assume, pertanto, rilievo tutte le volte in cui l'impugnazione stessa risulti tempestivamente proposta (a prescindere, ancora, dalla considerazione che, secondo quanto disposto dall'art. 156 C.p.c., le formalità di pubblicazione della sentenza indicate nel primo comma dell'art. 133 stesso codice non sono previste dalla legge a pena di nullità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)