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Sez. T, Ordinanza n. 23296 del 14/08/2025 (Rv. 675511-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Pertinenza - Spese di costruzione - Spese incrementative del valore dell’immobile principali - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675511-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

Le spese di costruzione di un immobile legato da vincolo pertinenziale ad un immobile principale, effettuate in epoca successiva al triennio 2007-2009, di cui all'art. 1, comma 335, della l. n. 296

del 2006, non costituiscono spese incrementative del valore dell'immobile principale ai sensi dell'art. 54, comma 2, del TUIR, nella formulazione ratione temporis vigente, sicché non sono deducibili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della C.T.R., che aveva erroneamente ricompreso le spese sostenute per la costruzione di un immobile adibito ad autorimessa tra quelle incrementative del valore dell'immobile principale, destinato a studio professionale, in ragione del vincolo pertinenziale esistente con lo stesso, con conseguente loro deducibilità ai sensi dell'art. 54, comma 2, del TUIR).

Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 335 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)