Misure urgenti in materia di entrate fiscali
Testo in vigore al
Art. 9
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1982, N. 873 .
Art. 10
1. Sono soppressi l'art. 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e i depositi gestiti in regime SIF sono assoggettati alla vigente disciplina prevista per i depositi di oli minerali liberi da tributi ad eccezione dei depositi satelliti degli impianti di raffinazione di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, di capacita' non inferiore a 50.000 metri cubi.
2. Per il petrolio greggio e per i prodotti petroliferi stoccati a scorta strategica ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, e' consentito il deposito dei prodotti stessi, soggetti ad imposta, in appositi depositi o serbatoi, i quali sono sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprieta' privata.
3. Per i prodotti petroliferi e per i gas di petrolio liquefatti estratti con pagamento dell'imposta e' concessa, a titolo di cali di movimentazione e di giacenza, una riduzione della quantita' assoggettabile ad imposta nella misura percentuale che sara' determinata, per ogni singolo prodotto, con apposito decreto del Ministro delle finanze, tenendo conto del calo legale previsto dalle vigenti disposizioni per i prodotti petroliferi soggetti ad imposta e di una giacenza dei prodotti stessi, prima dell'immissione in consumo, non superiore a 15 giorni.
Art. 11
1. Nei depositi doganali possono essere custoditi i prodotti petroliferi, soggetti ad imposta, destinati all'esportazione ed i prodotti ad imposta assolta.
2. I prodotti ad imposta assolta possono essere custoditi nei depositi doganali a condizione che vengano contabilizzati e stoccati distintamente a seconda della posizione fiscale dei singoli prodotti e che venga attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione dei vari prodotti in diversa posizione fiscale.
3. I prodotti ad imposta assolta possono essere utilizzati, con l'osservanza delle modalita' stabilite dall'Amministrazione finanziaria, in tutte le operazioni di denaturazione e di miscelazione, consentite presso i depositi doganali, indipendentemente dalla posizione fiscale dei vari componenti; l'imposta assolta in piu' rispetto al trattamento fiscale spettante al prodotto risultante dalla miscelazione, sulla base delle caratteristiche finali, o in relazione alla destinazione all'estero o all'uso agevolato del prodotto medesimo, viene rimborsata mediante riaccredito dell'ammontare dell'imposta.
4. Nei depositi doganali satelliti degli impianti di raffinazione di capacita' non inferiore a 50.000 metri cubi, in quelli riforniti via mare di capacita' non inferiore a 50.000 metri cubi, o, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacita' non inferiore a 10.000 metri cubi nonche' in quelli, di capacita' non inferiore a 30.000 metri cubi, collegati con sistemi di oleodotti ad altri depositi doganali, gestiti, in tutti i casi su indicati, da aziende appartenenti allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale o comunque utilizzati per conto delle predette aziende mediante contratti pluriennali di deposito, e per i quali lo stoccaggio dei prodotti soggetti ad imposta risponde ad effettive esigenze operative e funzionali degli impianti, possono essere custoditi anche prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno o a scorta strategica, in alternativa ai prodotti ad imposta assolta. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua con propri decreti i depositi che rispondono a tali requisiti.
5. Puo', inoltre, essere consentito, per comprovate esigenze di approvvigionamento di determinate regioni, lo stoccaggio di prodotti petroliferi soggetti ad imposta destinati al consumo interno anche in depositi doganali diversi da quelli indicati nel precedente comma ovvero in appositi depositi di oli minerali sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprieta' privata, da determinare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli destinati a subire ulteriore lavorazione o rilavorazione o miscelazione possono essere stoccati nei depositi doganali, prima di essere avviati all'impianto di lavorazione.
7. I titolari dei depositi di cui al presente articolo ed al precedente articolo 10 sono tenuti ad uniformare gli impianti alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Il termine anzidetto puo' essere prorogato, per giustificati motivi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fino ad un anno.3
8. Gli stabilimenti di produzione, miscelazione e confezionamento di oli lubrificanti e grassi sono assimilati, ai fini del presente decreto, agli opifici di lavorazione degli oli minerali, qualora
abbiano una capacita' produttiva superiore a 15.000 tonnellate annue.
9. Nei sistemi complessi di trasporto costituiti da oleodotti e
depositi ad essi asserviti e' consentita la movimentazione, oltre che del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi allo stato estero o equiparati oppure soggetti ad imposta vincolati all'esportazione, anche del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno.
10. Il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, con propri decreti, le modalita' per l'accertamento delle partite di prodotti petroliferi movimentate, anche in diversa posizione fiscale, a mezzo oleodotto, nonche' le cautele fiscali da adottare per la gestione degli oleodotti.
Art. 12
1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni.
2. Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non puo' comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non, puo' superare i ventitre giorni.
3. Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Art. 13
1. L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' elevato dal sei al nove per cento semestrale.
2. L'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e' elevato dal dodici al diciotto per cento annuo.
Art. 14
1. Gli ultimi due commi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono sostituiti dai seguenti:
"La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa ai sensi dell'articolo 140 del codice penale nei confronti del titolare o del legale rappresentante o del locatario che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni, commesse nella gestione dei predetti impianti, costituenti delitti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.
Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; con la sentenza di condanna definitiva viene disposta la revoca della licenza di esercizio nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza, per un periodo di cinque anni".
Art. 15
1. I depositi di oli minerali per uso commerciale collegati con tubazione alle raffinerie possono rifornirsi esclusivamente dalle raffinerie cui sono collegati. Qualora i prodotti non siano disponibili nelle predette raffinerie ed in caso di necessita' derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, puo' autorizzare con provvedimento motivato, per determinate partite ed entro termini stabiliti, il rifornimento da altri impianti.
2. Con decreto del Ministro delle finanze puo' essere stabilito che le disposizioni del comma precedente si applicano anche ad altri depositi che per la loro ubicazione nelle vicinanze delle raffinerie presentano, sotto l'aspetto operativo, analoghe caratteristiche e richiedono l'adozione delle medesime cautele.
3. E' vietato il trasferimento dei prodotti petroliferi fra i depositi liberi di oli minerali per uso commerciale. In caso di necessita' derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, puo' autorizzare con provvedimento motivato, per partite determinate ed entro termini stabiliti, il trasferimento dei prodotti ad altri depositi similari. Tale divieto non si applica per i depositi di cui al primo e secondo comma. E' esclusa, inoltre, dal divieto la movimentazione dei prodotti denaturati per usi agevolati, quella dei prodotti petroliferi provenienti da depositi liberi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di confezionamento nonche' la movimentazione degli oli lubrificanti confezionati in appositi recipienti muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, e contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione della qualita' del prodotto.
4. Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire cinque milioni a lire venti milioni.
5. Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
6. Tuttavia, nel caso di piu' violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti commi, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo' essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalita' dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.
Art. 16
1. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza procedono di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali nonche' dei reati conseguenti.
2. Ai fini di cui al precedente comma essi possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche anche in tempo di notte nei locali adibiti a uffici e negli stabilimenti;
2) invitare i responsabili di imposta, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi alla lavorazione, trasporto, deposito, ed uso dei prodotti petroliferi;
3) richiedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, ad aziende ed istituti di credito o all'Amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi e' fondato sospetto di reati attinenti al settore impositivo degli oli minerali;
4) procedere per delegazione del giudice, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale, al temporaneo sequestro degli atti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 340;
5) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini, depositati presso i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.
Art. 17
1. I prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, sono assoggettati ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e devono circolare con apposito documento di accompagnamento.
2. Chiunque sottrae i prodotti indicati nel precedente comma ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' punito con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
3. Se l'inosservanza riguarda un quantitativo di prodotto superiore ad una tonnellata ma non superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire un milione a lire cinque milioni; se il quantitativo di prodotto e' superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
4. Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel primo comma senza il documento di accompagnamento in esso prescritto o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.
5. Le caratteristiche e le modalita' di emissione del documento di accompagnamento di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; l'inosservanza delle disposizioni contenute nel predetto decreto e' punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
Art. 18
1. Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare, con l'osservanza delle modalita' che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalita' delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.
2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
3. Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
4. Tuttavia, nel caso di piu' violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo' essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalita' dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.
Art. 19
1. Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non e' stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale.
2. La prova documentale di cui al comma precedente deve essere fornita anche quando le merci, in relazione alle quali il pagamento e' stato operato, siano state cedute dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse.
3. Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'articolo 53, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. I rimborsi delle somme pagate per imposta sul valore aggiunto rimangono regolati unicamente dalle disposizioni concernenti detta imposta.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute negli articoli dal 10 fino al presente articolo.
Art. 20
1. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo a quello della scadenza del termine indicato nel settimo comma dello stesso articolo 11.
2. L'ammontare del debito di imposta gravante sui prodotti giacenti a tale data nei depositi gestiti in regime SIF e su quelli giacenti, sempre a tale data, nei depositi doganali e non destinati all'esportazione, risultante da apposito inventario, redatto dal competente ufficio finanziario in contraddittorio con l'esercente il deposito, deve essere pagato entro sessanta giorni dalla predetta data.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 17 e 18 del presente decreto hanno effetto dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore.
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 MARZO 1986, N. 61.
Art. 22
1. Per le somme riscosse mediante versamenti diretti a partire dalla decade successiva a quella in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto la misura dell'aggio di riscossione, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e' pari al sessanta per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.
2. L'esattore, entro tre mesi dalla data di cui al precedente comma, puo' chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1 maggio 1983.
Art. 22-bis
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono apportate le seguenti modifiche:
1) l'ultimo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli." Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto";
2) l'ultimo comma dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennita' l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto".
Art. 23
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 settembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA -
LA MALFA - DARIDA -
MARCORA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 20