Misure urgenti in materia di entrate fiscali
Testo in vigore al
Art. 9
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1982, N. 873 .
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504.
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504.
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504.
Art. 13
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504.
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504.
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504.
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504.
Art. 17
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504.
Art. 18
1. Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare, con l'osservanza delle modalita' che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalita' delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.
2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
3. Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
4. Tuttavia, nel caso di piu' violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione puo' essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalita' dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.
Art. 19
1. Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non e' stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale.
2. La prova documentale di cui al comma precedente deve essere fornita anche quando le merci, in relazione alle quali il pagamento e' stato operato, siano state cedute dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse.
3. Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'articolo 53, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. I rimborsi delle somme pagate per imposta sul valore aggiunto rimangono regolati unicamente dalle disposizioni concernenti detta imposta.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute negli articoli dal 10 fino al presente articolo.9
Art. 20
1. Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo a quello della scadenza del termine indicato nel settimo comma dello stesso articolo 11.
2. L'ammontare del debito di imposta gravante sui prodotti giacenti a tale data nei depositi gestiti in regime SIF e su quelli giacenti, sempre a tale data, nei depositi doganali e non destinati all'esportazione, risultante da apposito inventario, redatto dal competente ufficio finanziario in contraddittorio con l'esercente il deposito, deve essere pagato entro sessanta giorni dalla predetta data.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 17 e 18 del presente decreto hanno effetto dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore.
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 MARZO 1986, N. 61.
Art. 22
1. Per le somme riscosse mediante versamenti diretti a partire dalla decade successiva a quella in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto la misura dell'aggio di riscossione, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e' pari al sessanta per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.
2. L'esattore, entro tre mesi dalla data di cui al precedente comma, puo' chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1 maggio 1983.
Art. 22-bis
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono apportate le seguenti modifiche:
1) l'ultimo comma dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione d'aggio l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli." Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto";
2) l'ultimo comma dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'indennita' l'esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all'ammontare dell'integrazione dovutagli. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza l'intendente di finanza autorizza l'esattore a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 7 dello stesso decreto".
Art. 23
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 settembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA -
LA MALFA - DARIDA -
MARCORA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 20