Sez. 6 - , Sentenza n. 9932 del 05/03/2020 Ud. (dep. 12/03/2020) Rv. 278667 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Reato di interferenze illecite nella vita privata - Ripresa fotografica da parte di un pubblico ufficiale di luogo di privata dimora visibile all'esterno - Integrazione del reato - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
Non integra il reato di cui all'art. 615-bis cod. pen. la ripresa fotografica da parte del pubblico ufficiale di comportamenti che si svolgono in luoghi di privata dimora i quali siano liberamente osservabili dall'esterno senza ricorrere a particolari accorgimenti, in quanto la tutela della riservatezza del domicilio è limitata a ciò che ivi si compie in modo da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. (Fattispecie relativa al reato di resistenza a pubblico ufficiale, rispetto al quale è stata esclusa, ai sensi dell'art. 393-bis cod.pen., l'arbitrarietà della ripresa fotografica effettuata da vigili urbani, attraverso il cancello semiaperto della proprietà del ricorrente, al fine di verificare se fossero in corso di realizzazione abusi edilizi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis, Cod. Pen. art. 393 bis, Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)