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Sez. 1, Sentenza n. 2276 del 19/03/1990 (Rv. 466040 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO) - RIVENDITA DI RIVISTE E GIORNALI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEL RIVENDITORE NEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI, E DI CONSEGUIMENTO DI AUTORIZZAZIONI COMUNALI - ESERCIZI GIÀ IN ATTIVITÀ ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 416 DEL 1981 - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466040-01

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO (ALL'INGROSSO E AL MINUTO) - RIVENDITA DI RIVISTE E GIORNALI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEL RIVENDITORE NEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI, E DI CONSEGUIMENTO DI AUTORIZZAZIONI COMUNALI - ESERCIZI GIÀ IN ATTIVITÀ ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 416 DEL 1981 - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La titolarità di rivendita di giornali, riviste ed altre pubblicazioni periodiche, alla data del 21 agosto 1981, comporta, in base alla disposizione transitoria di cui all'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1982 n. 268 (norme di attuazione della legge 5 agosto 1981 n. 416 sulla disciplina dell'editoria), nonché per il periodo di due anni a partire dal 6 giugno 1982 (ed a maggior ragione prima di tale data), che la relativa attività può essere svolta senza necessità di autorizzazione comunale e di iscrizione al REC (registro degli esercenti commerciali). (Conf 5708/88, mass n 460241).*

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 CORTE COST., DPR 27/04/1982 num. 268 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)