Sez. 6, Sentenza n. 36784 del 02/07/2003 Cc. (dep. 25/09/2003) Rv. 226886 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI | Conversazioni telefoniche intercettate prima dell'archiviazione ma non valutate - Utilizzabilità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RIAPERTURA DELLE INDAGINI
In tema di riapertura delle indagini, sono utilizzabili le conversazioni telefoniche, benché intercettate prima della data di emissione del decreto di archiviazione nonché del successivo decreto di riapertura delle indagini, che non erano state sottoposte al Gip e quindi non erano state valutate ai fini dell'archiviazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 414 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 414 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 434
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)