Sez. T, Ordinanza n. 1397 del 22/01/2026 (Rv. 677767-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Processo tributario - Atti impugnabili - Impugnazione della comunicazione di presa in carico - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
L'avviso di presa in carico, atto di per sé privo di valenza provvedimentale e di autonoma lesività, è impugnabile quando esso costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica dell'atto presupposto, poiché, in tal caso, l'impugnazione dell'atto successivo è funzionale a recuperare la tutela giurisdizionale e a far valere i vizi dell'atto presupposto non conosciuto.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)