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Sez. 5, Sentenza n. 3235 del 14/12/1981 Ud. (dep. 25/03/1982) Rv. 152958 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - ATTRAVERSAMENTO REPENTINO DELLA STRADA DA PARTE DI UN PEDONE - RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DELL'AUTOVEICOLO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152958-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - ATTRAVERSAMENTO REPENTINO DELLA STRADA DA PARTE DI UN PEDONE - RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DELL'AUTOVEICOLO - CONDIZIONE.*

In tema di investimento di persona da parte di un autoveicolo, la repentinità ed imprevedibilità dell'attraversamento della strada da parte del pedone non sono di per sè sufficienti ad escludere la responsabilità del conducente, essendo a tal fine necessario che questi risulti essersi trovato nell'effettiva impossibilità di evitare l'incidente, nonostante la osservanza delle norme sulla circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza. (Conf mass n 146879).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)