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Sez. 2, Ordinanza n. 26266 del 26/09/2025 (Rv. 676706-01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE | Concetto di pregiudizio all'economia nazionale ex art. 2933, comma 2, c.c. - Interpretazione - Perdita per l'intera comunità di cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale - Demolizione totale o parziale di edificio ad uso di abitazione - Configurabilità - Esclusione. RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA - In genere.
Stato
decisa il 2025-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676706-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE

Il concetto di pregiudizio all'economia nazionale, di cui all'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare, si riferisce esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale la cui perdita risulti pregiudizievole per l'intera collettività là dove viene ad incidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione.

Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2933 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)