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Sez. 1, Sentenza n. 8347 del 02/06/1988 Ud. (dep. 22/07/1988) Rv. 178923 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - ELEMENTI COSTITUTIVI - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178923-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - ELEMENTI COSTITUTIVI - INDIVIDUAZIONE.*

Per la configurabilità del reato di associazione sovversiva, necessita che più persone concorrano a formare una struttura organizzata che realizzi una entità formalmente distinta dai singoli partecipanti e che sia in concreto idonea a perseguire uno specifico programma di azioni violente, non necessariamente terroristiche, al fine di sovvertire l'ordinamento costituzionale. È richiesto, quindi, il solo vincolo associativo riferito ad un programma indefinito di reati avente come scopo quello di sovvertimento e non si esige né un numero determinato di adepti, né la consistenza di mezzi idonei alla realizzazione dei fini, né un concreto pericolo per lo stato, essendo tale pericolo presunto dalla legge in via assoluta proprio per il fatto stesso della Costituzione, anche se l'organizzazione può essere rudimentale. (Conf mass n 168110; (Conf mass n 163184).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)