Sez. 2, Sentenza n. 702 del 07/11/2000 Ud. (dep. 24/01/2001) Rv. 217887 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Valutazione anche dei danni cagionati a persone offese non costituite in giudizio o non identificate - Necessità - Conseguenze - Fattispecie relative a reati di rapina.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Al fine della concessione dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., il giudice di merito può tenere conto anche dei danni provocati a persone offese non costituite in giudizio o non identificate, atteso che la materiale difficoltà di rintracciare tali persone non esonera l'agente dall'obbligo di risarcimento. (Nella specie, La Corte ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad una rapina, aveva escluso l'attenuante avendo riscontrato soltanto il risarcimento del danno contro il patrimonio e non anche di quello fisico e morale cagionato alle persone sottoposte a violenza e minaccia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)