Norme per la elezione della Camera dei deputati
Testo in vigore al
Art. 39 Disposizioni speciali per la Val d'Aosta
1. Per il Collegio uninominale della Val d'Aosta e proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
Art. 40 Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale Copia per la Prefettura
1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'art. 58 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 41 Posizione dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni eletti deputati
1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni, nonche' i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare. Ad essi si applica l'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.
2. Nei confronti dei dipendenti, di cui al comma precedente, che durante il mandato parlamentare non abbiano potuto conseguire promozioni, in conseguenza del loro incarico politico, e che, per qualsiasi motivo, cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche fuori ruolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.
Art. 42 Sanzioni penali per inadempienze concernenti la preparazione tecnica delle elezioni, le operazioni elettorali e le proclamazioni
1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizioni di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, e' punito, salvo le maggiori pene previste dal titolo VII del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 2000 a lire 10.000.
Art. 43 Sanzioni penali per reati elettorali relativi alle votazioni
1. Il primo comma dell'art. 77 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, e' sostituito dai seguenti:
"Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000.
Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa fino a lire 50.000.
Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, e' punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa da, lire 100.000 a lire 500.000".
Art. 44 Divieto di elargizioni
1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di danaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Art. 45 Astenuti dal voto - Notifica dell'inclusione nel relativo elenco
1. Il sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui all'art. 90 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, entro dieci giorni dalla affissione nell'albo comunale dell'elenco stesso.
Art. 46 Riduzioni ferroviarie
1. In occasione delle elezioni politiche, e' autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata e ritorno alla sede elettorale dove sono iscritti. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.
Art. 47 Trasporto emigrati per motivi di lavoro
1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.
Art. 48 Trattamento economico al personale dello Stato che si reca a votare fuori sede
1. Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio, per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennita' di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.
Art. 49 Ferie retribuite ai lavoratori incaricati di funzioni presso gli uffici elettorali
1. In occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.
Art. 50 Abrogazione delle disposizioni incompatibili Coordinamento in testo unico
1. Sono abrogate tutte disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
2. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche e quelle della presente legge.
Art. 51 Norma transitoria
1. Le nuove norme relative alle incompatibilita' e alle ineleggibilita' nei riguardi dei sindaci e dei magistrati, nonche' quella relativa alla aspettativa nei riguardi, dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 41 della presente legge, non si applicano alla presente legislatura e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO