Sez. U, Sentenza n. 198 del 10/01/1992 (Rv. 475257 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Regime anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Imprese obbligate all' iscrizione dei propri dirigenti all'I.N.P.D.A.I. - Individuazione - Criteri - Imprese di factoring - Carattere industriale - Conseguenze.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
Nel regime anteriore all'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (che non è applicabile retroattivamente) e con riguardo all'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (modificato dall'art. 4 della legge n.44 del 1973), che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all' I.N.P.D.A.I. di tutti i dirigenti di aziende industriali, la società esercente attività di factoring deve considerarsi impresa industriale ai sensi dell'art. 2195 n. 1 cod. civ., (e perciò obbligata ad iscrivere all'I.N.P.D.A.I., ai fini previdenziali, il proprio personale dirigente), atteso che detta attività (per effetto della quale l' impresa utilizzatrice del factoring consegue vantaggi notevoli quali la semplificazione della contabilità e dell'amministrazione aziendale, l'eliminazione o attenuazione del rischio d'insolvenza dei clienti, l'acquisizione di una fonte supplementare di liquidità attraverso le anticipazioni pattuite, la garanzia di poter disporre di determinate somme in momenti prestabiliti e l'utilizzazione dell' opera d'informazione e consulenza fornita dal factor) concreta un servizio avente ad oggetto una nuova utilità economica ottenuta mediante l'organizzazione e l'impiego dei fattori produttivi e non esaurentesi nell'utilità fornita dagli elementi - materiali ed intellettuali - organizzati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)