Sez. 5 - , Ordinanza n. 25277 del 09/10/2019 (Rv. 655441 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI | Accise sul gasolio – Credito d’imposta – Compensabilità entro l’anno successivo all’insorgenza del credito – Art. 61, comma 1, lett. b), del d.l. n. 1 del 2012 – “Ius superveniens” – Norma di interpretazione autentica – Esclusione – Ragioni – Conseguenze – Retroattività - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI
In tema di accise sul gasolio, l'art. 61, comma 1, lett. b), del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, nella parte in cui, modificando l'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 277 del 2000, ha esteso il termine per la compensabilità del relativo credito di imposta al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di insorgenza del credito, non ha natura di norma di interpretazione autentica - in difetto di un'espressa qualificazione in tal senso e di una precedente incertezza interpretativa da risolvere - e non è pertanto suscettibile di applicazione retroattiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 61 com. 1 lett. B, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., DPR 09/06/2000 num. 277
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)