Sez. 2, Sentenza n. 2361 del 07/11/1973 Ud. (dep. 16/03/1974) Rv. 126476 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - ATTESTAZIONE DELLA CONVIVENZA - PROVA CONTRARIA - CERTIFICATO ANAGRAFICO - INSUFFICIENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RELAZIONE - ATTESTAZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO - ATTESTAZIONE DELLA CONVIVENZA - PROVA CONTRARIA - CERTIFICATO ANAGRAFICO - INSUFFICIENZA.*
In tema di notificazioni, per escludere, in contrasto con l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, l'esistenza del rapporto di convivenza della persona che ha ricevuto la copia dell'atto, occorre una prova rigorosa, non essendo sufficiente l'esibizione di certificati anagrafici attestanti che il destinatario e il consegnatario dell'atto abitano in luoghi diversi della medesima localita, perche cio non toglie che una persona, pur avendo una propria abitazione, si trasferisca in casa di un congiunto, venendo a costituire un rapporto di convivenza, sia pure temporanea, che rende legittima la consegna a sue mani dell'atto destinato al congiunto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)