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Sez. 1, Sentenza n. 443 del 18/02/1972 (Rv. 356373 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - OMESSO ESAME DEL DOCUMENTO - VIZIO DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI- IMPLICITA VALUTAZIONE D'IRRILEVANZA DEL DOCUMENTO - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356373-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - OMESSO ESAME DEL DOCUMENTO - VIZIO DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI- IMPLICITA VALUTAZIONE D'IRRILEVANZA DEL DOCUMENTO - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'omissione dell'esame di un documento si risolve in un vizio di motivazione, rientrante nella fattispecie tipica di cui all'art 360 n 5 cod proc civ, soltanto nel caso in cui dal complesso della motivazione della sentenza impugnata non si possa ritenere che il documento sia stato implicitamente considerato e ritenuto irrilevante. L'apprezzamento del giudice del merito, al riguardo, appartiene al suo potere discrezionale ed e insindacabile in Cassazione, salvo che l'Esercizio della discrezionalita non appaia affatto arbitrario. (V 2666'70, mass n 349096).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)