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Sez. 3, Sentenza n. 2461 del 15/04/1980 (Rv. 406186 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO PER IL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406186-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO PER IL GIUDIZIO DI MERITO - SUFFICIENZA.*

L'istanza di regolamento di Competenza puo essere validamente sottoscritta dal procuratore a cui fu conferito il mandato ad litem per il giudizio di merito, non occorrendo altra ulteriore procura. (Conf 2107/79, mass n 398476; (Conf 2436/72, mass n 353411).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)