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Sez. 4, Sentenza n. 12284 del 06/06/1990 Ud. (dep. 07/09/1990) Rv. 185269 - 01

PARTE CIVILE - DANNI - SPESE - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - CONDANNA DELLA PARTE CIVILE - CONSEGUENZIALITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185269-01

PARTE CIVILE - DANNI - SPESE - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - CONDANNA DELLA PARTE CIVILE - CONSEGUENZIALITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'assoluzione con formula piena dell'imputato non comporta necessariamente la condanna della parte civile alle spese ed al risarcimento dei danni. La relativa facoltà del giudice di provvedere a tale condanna non è discrezionale, ma è subordinata all'accertamento che l'iniziativa dell'Azione penale sia stata provocata da grave inavvedutezza del denunziante, la cui condotta va apprezzata con i criteri che governano l'istituto della lite temeraria e nei limiti della colpa grave. (V mass n 160048).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 482 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)