Sez. 4, Sentenza n. 12284 del 06/06/1990 Ud. (dep. 07/09/1990) Rv. 185269 - 01
PARTE CIVILE - DANNI - SPESE - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - CONDANNA DELLA PARTE CIVILE - CONSEGUENZIALITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PARTE CIVILE - DANNI - SPESE - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - CONDANNA DELLA PARTE CIVILE - CONSEGUENZIALITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'assoluzione con formula piena dell'imputato non comporta necessariamente la condanna della parte civile alle spese ed al risarcimento dei danni. La relativa facoltà del giudice di provvedere a tale condanna non è discrezionale, ma è subordinata all'accertamento che l'iniziativa dell'Azione penale sia stata provocata da grave inavvedutezza del denunziante, la cui condotta va apprezzata con i criteri che governano l'istituto della lite temeraria e nei limiti della colpa grave. (V mass n 160048).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 482 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)