diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2233 del 13/08/1966 (Rv. 324363 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DELLE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE INTERVENUTA NELLA PENDENZA DEI TERMINI PER IL RICORSO IN CASSAZIONE - EFFETTI - NULLITA DELLE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO E DI OGNI ALTRO ATTO DEL PROCEDIMENTO - RINVIO DELLA CAUSA ALLA COMPETENTE SEZIONE DI PRIMO GRADO.*
Stato
decisa il 1966-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324363-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DELLE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE INTERVENUTA NELLA PENDENZA DEI TERMINI PER IL RICORSO IN CASSAZIONE - EFFETTI - NULLITA DELLE SENTENZE DI PRIMO E SECONDO GRADO E DI OGNI ALTRO ATTO DEL PROCEDIMENTO - RINVIO DELLA CAUSA ALLA COMPETENTE SEZIONE DI PRIMO GRADO.*

La dichiarazione di incostituzionalita delle norme relative alla composizione delle Sezioni specializzate agrarie, intervenuta nella pendenza dei termini per il ricorso in Cassazione e prima del passaggio in giudicato di una sentenza di Sezione specializzata agraria presso la Corte di appello, comporta la nullita di essa, della sentenza di primo grado e di ogni altro atto del procedimento ed il rinvio della causa direttamente dinanzi alla competente Sezione di primo grado. (Conf.1749-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)