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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 168 Notificazioni all'imputato detenuto

1. Le notificazioni all'imputato detenuto si eseguono dall'ufficiale giudiziario mediante consegna della copia alla persona.

2. Questa disposizione si applica anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o che e' internato in uno stabilimento per misura di sicurezza.47

Art. 169 Prima notificazione all'imputato non detenuto

1. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, quando il domicilio per le notificazioni non e' stato ancora designato a norma dell'art. 171 e non e' possibile consegnare personalmente la copia all'imputato, la prima notificazione e' eseguita nella casa di abitazione dell'imputato stesso o nel luogo in cui abitualmente esercita la sua attivita' professionale, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente con lui o in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi sopra indicati siano ignoti, la notificazione si esegue, salvo che si tratti di latitante, nel luogo ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4. La copia non puo' in alcun caso essere consegnata a persona minore degli anni 14 o palesemente affetta da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza o che sia stata offesa dal reato.

5. Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell'atto destinato all'imputato, questa e' depositata nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' professionale.
L'ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all'imputato comunicazione dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata
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Art. 170 Notificazioni all'imputato irreperibile

1. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi stabiliti nell'articolo precedente l'ufficiale giudiziario ne fa relazione al giudice davanti al quale e' in corso il procedimento o al pubblico ministero, quando la notificazione e' stata da lui richiesta.

2. Il giudice o il pubblico ministero, dopo avere disposto nuove ricerche particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato, emette decreto con il quale, nominato un difensore all'imputato che gia' non ne abbia uno nel luogo in cui si procede, ordina che le notificazioni non potute fare e quelle che occorressero in seguito siano eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede. Di ogni deposito deve essere dato avviso senza ritardo al difensore.

3. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide per ogni effetto; ma, se la legge non dispone altrimenti, esse non conferiscono al difensore il diritto di sostituirsi all'imputato negli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Per ogni altro atto il difensore rappresenta l'imputato.

4. Il decreto di irreperibilita' emesso durante l'istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo non ha efficaci ai fini del giudizio di appello o di rinvio.

Art. 171 Domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni all'indiziato e all'imputato

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indiziato o dell'imputato, che non sia detenuto ne' internato in uno stabilimento per misura di sicurezza, lo invita a dichiarare uno dei luoghi indicati nella prima parte dell'articolo 169, o ad eleggere domicilio per le notificazioni. Della dichiarazione o dell'elezione, ovvero del rifiuto di compierle, e' fatta menzione nel processo verbale.

2. Fuori della suddetta ipotesi, l'invito a fare la dichiarazione o l'elezione prevedute dalle disposizioni precedenti, entro il termine fissato dal giudice o dal pubblico ministero, e' formulato mediante il primo atto che, attribuendo all'imputato tale qualita', gli venga notificato nelle forme di cui agli articoli 166 e seguenti.
L'imputato e' altresi' avvertito che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneita' della dichiarazione o dell'elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto e' stato notificato. II luogo dichiarato o eletto deve essere comunicato alla cancelleria o alla segreteria dell'autorita' che procede, con dichiarazione raccolta a processo verbale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata in entrambi i casi da un notaio o da persona autorizzata.
La comunicazione puo' essere fatta anche alla cancelleria del pretore del luogo ove si trovi l'imputato; in tale caso il cancelliere trasmette immediatamente la comunicazione alla cancelleria o alla segreteria dell'ufficio precedente.

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo o l'imputato che deve essere dimesso da uno stabilimento dove era stato internato per misura di sicurezza, al momento della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto dal direttore dell'istituto o dello stabilimento. Il direttore iscrive le dichiarazioni ricevute nel registro indicato nell'articolo 80 e ne da' immediatamente comunicazione all'autorita' giudiziaria che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Ogni mutazione del luogo dichiarato o del domicilio eletto deve essere comunicata dall'indiziato o dall'imputato all'autorita' che procede con le forme prevedute dal primo capoverso. Finche' l'ufficio procedente non abbia ricevuto la comunicazione sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

5. Salvo quanto disposto dal primo capoverso, se mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede e con immediato avviso al difensore.

6. Si provvede nello stesso modo quando le notificazioni sono divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma del primo capoverso.

Art. 172 Durata del domicilio legale per le notificazioni all'imputato

1. La determinazione del domicilio legale fatta a norma dell'articolo precedente vale per tutto il corso del procedimento, salvo quanto e' disposto nella prima parte dell'articolo 532.

Art. 173 Notificazioni all'imputato latitante, evaso o renitente

1. Le notificazioni all'imputato latitante od evaso ovvero che senza un legittimo impedimento non si e' presentato per l'interrogatorio si eseguono mediante deposito nella cancelleria o segreteria, a' termini del primo capoverso dell'articolo 170. Il giudice o il pubblico ministero nomina un difensore all'imputato che ne e' privo.30

Art. 174 Notificazioni all'imputato in servizio militare

1. Quando l'imputato e' un militare in servizio attivo, o una persona a questo equiparata, la notificazione e' fatta nel luogo in cui egli risiede per ragione del suo servizio mediante consegna personale, o quando la consegna personale non e' possibile, mediante consegna della copia all'ufficio del comandante da cui dipende.

2. Se il militare e' detenuto, ovvero se e' latitante od evaso o non si e' presentato per l'interrogatorio senza un legittimo impedimento, le notificazioni si eseguono nel modo prescritto per gli imputati non militari che si trovano nelle medesime condizioni.

Art. 175 Notificazioni ad altre persone

1. Le notificazioni a persone diverse da quelle indicate negli articoli precedenti sono eseguite secondo le norme dell'articolo 169, tutte le volte che non sia possibile la consegna personale. Se neppure in quel modo e' possibile la notificazione, l'ufficiale giudiziario si fa rilasciare dal podesta' un certificato attestante che e' ignoto il recapito della persona, ovvero se ne e' il caso che essa e' morta o assente dal Regno.

Art. 176 Relazione di notificazione

1. Di ogni notificazione l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni scrive, in fine dell'atto da restituire al richiedente e di ciascuna copia notificata, la relazione in cui indica le ricerche fatte, le generalita' della persona alla quale ha consegnato la copia e la data della consegna. La relazione e' sottoscritta dall'ufficiale che ha eseguito la notificazione.

2. La relazione fa fede sino a impugnazione di falso per quanto l'ufficiale che esegui' la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza.

3. Quando vi e' contraddizione tra la relazione scritta nella copia consegnata e quella contenuta nell'atto restituito, fanno fede per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia a lui notificata.

4. Se la legge non dispone altrimenti, la notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

5. Quando la notificazione e' ordinata dal giudice o dal pubblico ministero, l'atto restituito, la relazione di irreperibilita', il certificato del podesta' e gli altri documenti sono uniti agli atti del procedimento.

Art. 177 Estensione territoriale delle regole sulle notificazioni

1. In mancanza di speciali disposizioni le regole stabilite per le notificazioni nel Regno si osservano anche per quelle che occorre eseguire nelle colonie o in altri luoghi soggetti alla sovranita' dello Stato e nei territori esteri in cui si esercita la giurisdizione italiana.

Art. 177-bis Notificazione all'imputato all'estero

1. Se risulta dagli atti del procedimento notizia precisa del luogo dove dimora all'estero l'imputato, il pubblico ministero, o il pretore gli trasmette, mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento iniziato a suo carico con invito a dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel luogo ove si procede.
Questa formalita' non sospende ne' ritarda il procedimento.27

2. Nel caso che non si conosca la dimora all'estero o che l'imputato non proceda alla dichiarazione od elezione di domicilio ovvero se queste sono insufficienti o inidonee il giudice o il pubblico ministero emette il decreto preveduto dall'art. 170.3375108

3. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi nei quali e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

Art. 178 Notificazioni col mezzo della posta

1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

2. E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alla notificazione nei modi ordinari.

Art. 179 Nullita' delle notificazioni

1. La notificazione e' nulla se l'atto e' stato notificato incompletamente, fuori dei casi in cui la legge consente la notificazione per estratto; se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; se sono state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione delle persone di cui al secondo capoverso dell'art. 169; se e' stata omessa l'affissione o non e' stata data la comunicazione prescritta nell'ultimo capoverso dell'art. 169; se vi e' incertezza assoluta sulla data della notificazione ovvero sul richiedente o sul destinatario e, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'art. 170, se non e' stato dato avviso al difensore dell'avvenuto deposito.

Capo VI. Dei termini

Art. 180 Regole generali

1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

2. I termini a giorni, a mesi e ad anni si computano secondo il calendario comune.

3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

4. Nel computo dei termini non si comprende l'ora o il giorno in cui ne e' iniziata la decorrenza; l'ultima ora o l'ultimo giorno del termine e' in questo computato, se la legge non dispone altrimenti.

5. Quando e' prefisso soltanto il momento finale del termine, le unita' di tempo stabilite per il termine stesso si computano intere e libere.

Art. 181 Scadenza speciale dei termini

1. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui secondo i regolamenti l'ufficio viene chiuso al pubblico.

Art. 182 Termini stabiliti a pena di decadenza. Abbreviazione di termini

1. I termini stabiliti a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvi i casi eccettuati dalla legge.

2. La parte a favore della quale e' stabilito un termine puo' chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del giudice o dal segretario del pubblico ministero procedente.

Art. 183 Prolungamento dei termini di comparizione

1. Per l'imputato la cui residenza, risultante dagli atti o indicata a norma dell'articolo 171, e' fuori del Comune nel quale ha sede il giudice o il pubblico ministero procedente, il termine per comparire e' prolungato del numero dei giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento non puo' essere minore di un giorno per ogni duecento chilometri di distanza, quando e' possibile l'uso di mezzi ferroviari, e per ogni trenta chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del Comune predetto.

2. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine e' stabilito dal magistrato.

3. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'Autorita' giudiziaria emette ordine o invito di presentazione.

Art. 183-bis Restituzione in termini. Effetti della restituzione

1. Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.

2. Se e' stata pronunciata sentenza contumaciale, o decreto di condanna, puo' essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione nonche' per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata gia' proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale e' stata notificata a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-bis, egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

3. L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cesso' il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non puo' essere concessa piu' di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4. Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se e' stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.

5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, puo' essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.

6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine puo' essere proposto ricorso per cassazione.

7. Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza stessa.

8. Quando la restituzione e' concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui e' notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

Capo VII. Delle nullità

Art. 184 Regole generali

1. L'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali e' causa di nullita' soltanto nei casi in cui questa e' comminata espressamente dalla legge.

Art. 185 Nullita' d'ordine generale

1. Si intende sempre prescritta a pena di nullita' l'osservanza delle disposizioni concernenti:

  1. 1) la nomina e le altre condizioni di capacita' del giudice stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi giudicanti;

  2. 2) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale; la sua partecipazione al procedimento e ad ogni atto in cui la legge la dichiara obbligatoria;

  3. 3) l'intervento, l'assistenza, e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce.

2. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' prevedute da questo articolo che riguardano la capacita' e la costituzione del giudice o la iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale ovvero che derivano dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del difensore nel dibattimento.

3. Tutte le altre nullita' prevedute dal presente articolo sono rilevabili anche d'ufficio, ma non possono essere piu' rilevate, ne' dedotte, quando si sono verificate nell'istruzione, dopo che siano state compiute le formalita' d'apertura del dibattimento o, se si sono verificate nel giudizio di primo o di secondo grado o in quello di rinvio, dopo che sia stato definito il grado successivo del giudizio.

Art. 186 Inosservanza delle norme sulla tassa di bollo

1. Quando la legge assoggetta alla tassa di bollo un determinato atto, la mancanza o l'insufficienza del bollo non rende inammissibile ne' impedisce il compimento dell'atto medesimo, salvo le sanzioni finanziarie previste dalla legge.