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Sez. 2 - , Sentenza n. 7265 del 14/01/2020 Cc. (dep. 24/02/2020) Rv. 277967 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI | Autoriciclaggio – Cessione a terzi, per singoli incontri di calcio, di abbonamenti nominativi frutto di attività estorsiva ai danni di società sportiva - Reato – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277967-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI

Non integra il delitto di autoriciclaggio la cessione temporanea a terzi, per singoli incontri di calcio, di abbonamenti nominativi ottenuti da una società sportiva attraverso una condotta estorsiva, atteso che la stessa deve essere comunicata alla società al fine di consentire l'accesso dei beneficiari alla partita, sicché, non mutando e restando chiaramente individuabili i titolari originari degli abbonamenti, non ricorre una condotta idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di tali beni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)