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Sez. 1, Sentenza n. 5661 del 18/12/1989 (Rv. 464621 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - CONGUAGLIO O INTEGRAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464621-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - CONGUAGLIO O INTEGRAZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*

L'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, il quale devolve alla cognizione in unico grado della Corte d'appello l'opposizione avverso la stima in Sede amministrativa dell'indennità di espropriazione, integra norma eccezionale, non estensibile ad ipotesi diverse, né, in particolare, alla domanda, con cui l'espropriato, sul presupposto della incontestabilità di detta stima (nella specie, effettuata in base alle previsioni dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385, prima della dichiarazione d'incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983), chieda un conguaglio od una integrazione dell'indennità medesima, con la conseguenza che tale domanda resta soggetta agli ordinari criteri di Competenza.*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)