Sez. 1, Sentenza n. 2021 del 26/06/1971 (Rv. 352663 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - SCOPERTA TARDIVA DEL DOCUMENTO NON DOVUTA A COLPA DELL'ISTANTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO DI DOCUMENTI DECISIVI - SCOPERTA TARDIVA DEL DOCUMENTO NON DOVUTA A COLPA DELL'ISTANTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il motivo di revocazione di cui all'art 395 n 3 cod proc civ deve consistere in una impossibilita di conoscenza del documento derivante da forza maggiore o da fatto dell'avversario, e comunque tale da non essere ricollegabile a colpa dell'istante in revocazione. Il giudizio su tale colpa si risolve in un apprezzamento di fatto, insindacabile in Cassazione se congruamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)