Sez. L, Sentenza n. 5029 del 30/08/1980 (Rv. 408891 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO - AI SENSI DEL DL N 261 DEL 1974 - SUCCESSIVA ASSUNZIONE DEL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO - DIVIETO PREVISTO DALL'ART 6 DEL PREDETTO DECRETO - ASSUNZIONI EFFETTUATE IN EPOCA ANTERIORE ALL'8 LUGLIO 1974 NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLOCATI A RIPOSO IN EPOCA POSTERIORE - CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLE ASSUNZIONI - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL SECONDO COMMA DEL PREDETTO ART 6 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO - AI SENSI DEL DL N 261 DEL 1974 - SUCCESSIVA ASSUNZIONE DEL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO - DIVIETO PREVISTO DALL'ART 6 DEL PREDETTO DECRETO - ASSUNZIONI EFFETTUATE IN EPOCA ANTERIORE ALL'8 LUGLIO 1974 NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLOCATI A RIPOSO IN EPOCA POSTERIORE - CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLE ASSUNZIONI - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEL SECONDO COMMA DEL PREDETTO ART 6 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Le Disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art 6 del DL 8 luglio 1974 n 261 (modificazioni alla legge n 336 del 1970, concernente norme a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati) - le quali (nel testo risultante dall'art 1 della legge di conversione 14 agosto 1974 n 355) prevedono la cessazione di efficacia, nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione, delle assunzioni effettuate e degli incarichi conferiti anteriormente all'8 luglio 1974 al personale collocato in quiescenza a norma della legge n 336 del 1970, salva la rinuncia, entro lo stesso termine, al trattamento di quiescenza ottenuto - non si riferiscono solo alle assunzioni o agli incarichi ottenuti (anteriormente alla predetta data dell'8 luglio 1974) da soggetti gia pensionati, ma anche alle assunzioni e agli incarichi conferiti, anteriormente a detta data, a soggetti collocati in pensione in epoca posteriore, mentre le assunzioni e gli incarichi posteriori all'8 luglio 1974 a favore di soggetti collocati in quiescenza anteriormente o posteriormente a tale data ricadono nella previsione del primo comma dell'art 6 citato. La questione d'illegittimita del secondo comma dello stesso articolo, sollevata in riferimento agli artt 4 e 35 della Costituzione, e manifestamente infondata. (V 194/76, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 261 art. 6 CORTE COST., Legge 14/08/1974 num. 355 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)