Sez. 1, Sentenza n. 4703 del 08/11/1989 (Rv. 464114 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - ENTE DI SVILUPPO FONDIARIO - ESPROPRIAZIONE DI FONDO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA IDRAULICA - CONTROVERSIE - CON IL PRIVATO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE.*
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - ENTE DI SVILUPPO FONDIARIO - ESPROPRIAZIONE DI FONDO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA IDRAULICA - CONTROVERSIE - CON IL PRIVATO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE.*
Qualora un ente di sviluppo fondiario, che abbia ottenuto l'espropriazione del fondo privato per la realizzazione di opera idraulica, e ne abbia intimato il rilascio al possessore, venga da quest'ultimo convenuto in giudizio, con domanda principale di rivendicazione del bene, previo accertamento della nullità del decreto di esproprio, e con domanda subordinata rivolta al riconoscimento del diritto di ritenere costruzioni effettuate sul suolo, o, in alternativa, di essere indennizzato per le medesime (art. 936 cod. civ.), sulla relativa controversia deve essere affermata la Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 lett. D) e lett. E) del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, essendo in discussione l'occupazione ed espropriazione del fondo in conseguenza dell'esecuzione di detta opera idraulica, nonché le pretese patrimoniali ad essa inerenti. (V 3540/88, mass n 458861; (V 3485/87, mass n 452482; (V 7730/86, mass n 449707).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)