Sez. 1, Sentenza n. 13237 del 27/10/1998 Ud. (dep. 17/12/1998) Rv. 211877 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Giudizio di appello - Potere del giudice di assumere "ex officio" le prove ritenute assolutamente necessarie - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE
Nel giudizio svoltosi con il rito abbreviato è consentita in grado di appello l'assunzione di mezzi di prova ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., e il giudice può disporre di ufficio le prove ritenute assolutamente necessarie per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, senza che tale acquisizione di prove faccia perdere all'imputato il beneficio della diminuzione di pena previsto dall'art. 442 stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)