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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25509 del 02/12/2014 (Rv. 633604 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Onere motivazionale del giudice in appello - Assolvimento - Esame di ogni allegazione delle parti - Necessità - Esclusione - Esposizione concisa delle ragioni della decisione - Sufficienza.
Stato
decisa il 2014-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633604-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)