Sez. U, Sentenza n. 1962 del 20/06/1972 (Rv. 359076 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ENTI PUBBLICI - LOCALI - DOVERE DI CONOSCENZA DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ONERE DI PRODUZIONE DELLE PARTI.*
FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - DI ENTI PUBBLICI - LOCALI - DOVERE DI CONOSCENZA DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - ONERE DI PRODUZIONE DELLE PARTI.*
La natura di Atti formalmente amministrativi dei regolamenti locali (per i quali sono previste sia una pubblicazione locale, a differenza di quella generale prevista per le leggi e per i regolamenti previdenziali, sia l'approvazione da parte dell'autorita tutoria) comporta che che al dovere del giudice di applicarli, avendo essi il contenuto di norme giuridiche, non corrisponda un dovere di conoscenza in senso assoluto - come per ogni altra norma di diritto - che ne implichi la ricerca di ufficio. Correlativamente, anche per le parti non puo ammettersi la sussistenza di un vero e proprio Onere probatorio al riguardo, bensi di semplice allegazione. (V 2760'67, mass n 330297; 1977'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)