diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 14914 del 25/06/2009 (Rv. 608765 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Contratti collettivi di diverso livello - Integrazione da parte dei contratti collettivi integrativi - Recezione del contratto nazionale da parte del datore di lavoro - Comprensività del contratto integrativo - Portata e limiti - Vincolatività del contratto integrativo recepito - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608765-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE

In tema di contratti collettivi di diverso livello, le integrazioni del contratto collettivo nazionale effettuate tramite contratti collettivi integrativi possono differenziarsi per singoli specifici settori, ciascuno disciplinato dal corrispondente contratto integrativo. Ne consegue che la recezione da parte del datore di lavoro del contratto nazionale comprende anche il contratto integrativo corrispondente allo specifico settore o quella determinata disciplina posta all'interno dell'unico contratto integrativo, con conseguente vincolatività soltanto per le parti stipulanti che operano in tale settore o in ragione dell'intervento nella regolazione della specifica materia di singoli corrispondenti organismi sindacali. (Nella specie la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva applicato in favore dei dipendenti di una impresa di ristorazione, soggetta a contratto collettivo nazionale del settore pubblici esercizi, il trattamento integrativo salariale previsto da un accordo territoriale, nonostante non fosse stato stipulato dall'organizzazione sindacale dello specifico settore della ristorazione, come invece imposto dallo stesso contratto nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)