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Disposizioni transitorie relative al Libro del Codice civile "Della tutela dei diritti"

Testo in vigore al

Art. 8

1. Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:

  1. 1) gli atti menzionati dai numeri 10, 11 e 12 dell'art. 1 del libro della tutela dei diritti agli effetti previsti dall'art. 19 della legge sui libri fondiari;

  2. 2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del nuovo codice civile;

  3. 3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso;

  4. 4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 9 e 10 del libro della tutela dei diritti agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.

Art. 9

1. L'annotazione del vincolo dotale e della comunione dei beni tra coniugi prevista dall'art. 19 lett. c) della legge sui libri fondiari o l'omissione dell'annotazione medesima produce dal giorno dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti gli effetti in questo stabiliti.

Art. 10

1. Le disposizioni del libro della tutela dei diritti relative alle prove si applicano anche nei giudizi pendenti, se non e' stata pronunciata sentenza definitiva, ancorche' di primo grado.

2. La prova testimoniale per gli atti seguiti anteriormente all'entrata in vigore del detto libro rimane tuttavia ammissibile anche nei casi in cui non e' consentita dal libro medesimo, se essa poteva essere ammessa a norma del codice civile del 1865 o del codice di commercio del 1882.

Art. 11

1. Le disposizioni del libro della tutela dei diritti relative ai diritti dei creditori privilegiati, all'ordine dei privilegi e all'efficacia di questi rispetto al pegno, alle ipoteche e agli altri diritti reali si osservano anche per i privilegi sorti anteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo se sono fatti valere posteriormente.

Art. 12

1. La disposizione dell'art. 124 del libro della tutela dei diritti si applica anche ai crediti per risarcimento sorti prima dell'entrata in vigore del libro medesimo, se l'indennita' dovuta dall'assicuratore non e' stata ancora corrisposta.

Art. 13

1. Quando un credito al quale le leggi speciali attribuiscono il privilegio del creditore pignoratizio viene in concorso con i crediti indicati dall'art. 135 del libro della tutela dei diritti, esso e' preferito a quelli di cui ai numeri 12 e seguenti dello stesso articolo e posposto agli altri.

Art. 14

1. Se il pegno e' stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti, le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.

2. Si osservano invece le disposizioni del detto libro per cio' che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio.

3. Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'art. 1888 del codice del 1865, se il secondo credito e' divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo.

Art. 15

1. L'opponibilita' ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti e' regolata dalle disposizioni del libro della tutela dei diritti, quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore di questo, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.

Art. 16

1. Conservano la loro efficacia le ipoteche legali a garanzia dei lucri dotali stipulati prima dell'entrata in vigore del libro delle persone.

Art. 17

1. Le disposizioni dell'art. 183 del libro della tutela dei diritti si applicano anche alle ipoteche costituite e alle cessioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo, se la divisione ha luogo posteriormente.

Art. 18

1. Le ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti conservano la loro efficacia per venti anni dall'entrata in vigore del libro medesimo, a meno che per la cessazione di tale efficacia, secondo le disposizioni del codice del 1865, rimanga a decorrere un termine piu' breve.

Art. 19

1. La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 213 del libro della tutela dei diritti non si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del libro medesimo. L'estensione degli effetti dell'iscrizione continua a essere regolata dalle leggi anteriori.

Art. 20

1. Le disposizioni del libro della tutela dei diritti, secondo le quali l'esercizio di determinate facolta' del terzo acquirente dell'immobile ipotecato e' subordinato alla trascrizione del titolo, non si applicano a coloro il cui acquisto e' anteriore all'entrata in vigore del libro medesimo, se a norma del codice del 1865 la trascrizione non era a quell'effetto richiesta.

Art. 23

1. Gli effetti del sequestro conservativo del pignoramento eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti sono determinati dalle disposizioni del codice del 1865.

Art. 24

1. Le disposizioni dell'art. 291 del libro della tutela dei diritti si applicano anche se l'obbligo di concludere il contratto e' sorto anteriormente all'entrata in vigore libro medesimo, purche' l'inadempimento si verifichi posteriormente.

Art. 25

1. Cessano di avere effetto dalla data dell'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti le cause di sospensione della prescrizione che non sono ammesse dal libro medesimo.

Art. 26

1. Quando il libro della tutela dei diritti stabilisce un termine di prescrizione piu' breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, la prescrizione si compie nel termine piu' breve, il quale decorre dall'entrata in vigore del libro medesimo, salvo che per il compimento della prescrizione, secondo le disposizioni delle leggi anteriori, rimanga a decorrere un termine minore.

Art. 27

1. Rimangono immutate le disposizioni vigenti circa il termine della prescrizione nei riguardi dei buoni del tesoro ordinari e pluriennali, dei titoli del debito pubblico, delle cartelle della sezione autonoma del credito comunale e provinciale, dei libretti postali di risparmio, dei buoni postali fruttiferi e di quelli della cassa depositi e prestiti.

Art. 28

1. Con l'entrata in vigore del libro della tutela dei diritti sono abrogate le disposizioni del codice civile approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e del codice di commercio approvato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, concernenti le materie disciplinate dal detto libro e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del libro medesimo e del presente decreto.

2. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

3. Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI