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Sez. 3, Sentenza n. 42182 del 10/11/2010 Cc. (dep. 29/11/2010) Rv. 248752 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Complesso aziendale acquistato dal solo coniuge imprenditore dopo il matrimonio - Bene rientrante nella comunione "de residuo" - Confisca - Legittimità.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248752-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

È legittima la confisca per l'intero del complesso aziendale acquistato in regime di comunione legale dal solo coniuge imprenditore poi condannato, ove l'attività imprenditoriale continui ad essere svolta anche dopo lo scioglimento della comunione, in quanto bene strumentale rientrante nella cosiddetta comunione "de residuo". (In motivazione la Corte ha precisato che al momento dello scioglimento della comunione legale dei beni, al coniuge non imprenditore spetta soltanto un diritto di credito di natura personale pari alla metà del valore dei beni facenti parte della comunione "de residuo", sicché l'effettiva disponibilità, a titolo di proprietà, di detti beni può essere attribuita al coniuge non imprenditore solo se vi sia stata cessazione dell'impresa o se il bene sia stato sottratto alla sua originaria destinazione attraverso la richiesta di divisione dei beni oggetto della comunione: in difetto di tali condizioni il bene è soggetto a confisca per l'intero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Civ. art. 178, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)