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Sez. 1, Sentenza n. 5716 del 11/04/2003 (Rv. 562090 - 01)

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI | Successione a titolo universale corrispondente a quella "mortis causa" - Configurabilità - Ambito - Conoscenza dello stato di insolvenza di soggetto poi fallito - Trasmissione alla società incorporante - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562090-01

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI

La fusione di società realizza una successione universale corrispondente alla successione universale "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti (fusi o) incorporati. Ne consegue, in tema di azione revocatoria fallimentare, che, trattandosi di successione universale, questa concerne, al di là del letterale riferimento dell'art. 2504 bis cod. civ. ai diritti ed agli obblighi, tutte le situazioni giuridiche per loro natura trasmissibili e, quindi, anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, ivi compresa l'eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto, poi fallito, che ha effettuato un pagamento nel periodo sospetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)