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Sez. 1, Sentenza n. 3672 del 20/03/1996 Ud. (dep. 15/04/1996) Rv. 204335 - 01

Armi - In genere | Iscrizione nel catalogo delle armi - Finalità - Indicazione - Rilevanza ai fini della configurabilità di reati concernenti le armi comuni da sparo - Esclusione - Oggetto definibile come arma da sparo ma non catalogato - Dovere del giudice di accertare la natura dell'oggetto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204335-01

Armi - In genere

La mancata previsione di un'arma nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo non è rilevante ai fini della configurabilità, in relazione a tale oggetto, di reati concernenti le armi. La finalità della catalogazione è essenzialmente quella di creare una distinzione tra le armi comuni da sparo e le armi da guerra, soggette a distinto regime sanzionatorio. Ne consegue che, in presenza di un oggetto definibile come arma da sparo ma non catalogato, spetta al giudice stabilire, con riferimento alle indicazioni fornite dagli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110, ed in particolare con riguardo alla eventuale "spiccata potenzialità di offesa" che a norma dell'art. 1 citato caratterizza le armi da guerra, quale sia la natura dell'oggetto e la disciplina cui debba conseguentemente farsi riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)