Sez. 2, Sentenza n. 1688 del 28/11/1966 Ud. (dep. 28/04/1967) Rv. 103997 - 01
REATO - REATO IMPOSSIBILE - ESTORSIONE - INIDONEITA DELL'AZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
REATO - REATO IMPOSSIBILE - ESTORSIONE - INIDONEITA DELL'AZIONE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini della impossibilita del reato previsto dall'art 49 comma secondo cod pen, la idoneita degli Atti deve essere considerata, come per il delitto tentato, in relazione alle circostanze di fatto conosciute o conoscibili dall'agente al momento in cui l'Azione viene posta in essere. In tema di estorsione, pertanto, la denunzia dell'offeso del reato e il conseguente tempestivo intervento della polizia, essendo circostanze conoscibili solo ex post dall'agente, non possono assumere rilievo ai fini di escludere l'adeguatezza e la efficacia causale della sua Azione criminosa. (prima parte. Conf 103816, anno 1967, 101424, 102372, anno 1966' V 103301, 103550, anno 1967. Seconda parte. Conf, in massime di genere, 101424, 102372, V 100676, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)