Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15618 del 24/07/2015 (Rv. 636582 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Riunione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo con causa di merito instaurata a seguito di procedimento cautelare "ante causam" - Giudice territorialmente competente - Individuazione - Ragioni.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In caso di riunione, per ragioni di continenza o connessione, dell'opposizione a decreto ingiuntivo con altro processo instaurato innanzi ad un diverso ufficio a seguito di procedimento cautelare "ante causam" (nella specie, un sequestro cautelare), la competenza territoriale sulle cause riunite spetta al giudice del giudizio introdotto con il ricorso monitorio, trattandosi di competenza funzionale ed inderogabile, senza che rilevi l'assenza di eccezioni di parte nel giudizio cautelare, che, in quanto tale, non è soggetto alle preclusioni ex art. 38 c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)