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Sez. L, Ordinanza n. 6404 del 18/03/2026 (Rv. 678348-02)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Istanza di correzione di errore materiale contenuta nell'atto di appello - Motivo di gravame - Esclusione - Accoglimento dell'istanza - Influenza sulla soccombenza dell'appellato - Configurabilità - Esclusione. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678348-02

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

L'istanza di correzione di errore materiale non integra um motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere; pertanto, il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia, come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)