Sez. 6, Sentenza n. 6000 del 19/02/1991 Ud. (dep. 30/05/1991) Rv. 187362 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere | Dinanzi al G.I.P. - Richiesta di derubricazione dell'imputazione da parte del P.M. - Valore - Conseguenze.
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - In genere
Allorché il pubblico ministero, nell'udienza preliminare del giudizio abbreviato, concluda nel senso di derubricare il reato così come contestato nella richiesta di rinvio a giudizio, le sue conclusioni vanno intese non come modifica dell'imputazione - non consentita - ma soltanto come richiesta al giudice di dare una diversa definizione giuridica del fatto enunciato nell'imputazione. Ne consegue che la sentenza che accolga tale richiesta è appellabile dal P.M.. (Principio affermato in relazione a procedimento per reati commessi da minore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)