Sez. 1, Sentenza n. 26043 del 20/11/2013 (Rv. 629016 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. | Segnalazione dell'insolvenza da parte del giudice civile - Atto neutro - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del P.M. - Valutazioni di sua spettanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M.
La segnalazione ex art. 7, n. 2, legge fall. effettuata dal giudice che ha rilevato l'insolvenza dell'imprenditore in un procedimento civile è un atto neutro, privo di contenuto decisorio e assunto "prima facie", mentre la valutazione della sussistenza di una situazione di insolvenza tale da giustificare l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento compete al P.M., che può eseguire, ove lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)