Sez. 2, Sentenza n. 967 del 03/04/1971 (Rv. 350901 - 01)
POSSESSO - CONSERVAZIONE (MODI DI) - CORPUS POSSESSIONIS - POSSIBILITA DEL POTERE DI FATTO - SUFFICIENZA.*
POSSESSO - CONSERVAZIONE (MODI DI) - CORPUS POSSESSIONIS - POSSIBILITA DEL POTERE DI FATTO - SUFFICIENZA.*
Per la conservazione del possesso non occorre la materiale continuita dell'uso, in quanto basta la possibilita di esso a mantenere il potere di fatto sulla cosa. Tale conservazione, infatti, si realizza tutte le volte che sussista un rapporto con la cosa che, secondo il comune apprezzamento, e sufficiente a conservare la cosa stessa. (Conf 2673'69, mass n 342338' 2961'68, mass n 335752' 1431'68, mass n 333075' 2083'64' 364'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)