Approvazione dello statuto della Regione siciliana
Testo in vigore al
Art. 27
1. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.
Art. 28
1. Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni puo' impugnarle davanti l'Alta Corte.
Art. 29
1. L'Alta Corte decide sulle impugnazione entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.
2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Art. 30
1. Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalita' davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Titolo IV. Polizia.
Art. 31
1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo, regionale. Il Presidente della Regione puo' chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.
2. Tuttavia il Governo dello Stato potra' assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia.
4. Il Governo regionale puo' organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.
Titolo V. Patrimonio e finanze.
Art. 32
1. I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa, dello Stato o servizi di carattere nazionale.
Art. 33
1. Sono altresi' assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.
2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regionale; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque, ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.
Art. 34
1. I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprieta' di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
Art. 35
1. Gli impegni gia' assunti dallo Stato verso gli, enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.
Art. 36
1. Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
2. Sono pero' riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.
Art. 37
1. Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma, che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
2. L'imposta relativa a detta quota, compete alla Regione ed e' riscossa dagli organi di riscossione della medesima.
Art. 38
1. Lo Stato versera', annualmente alla Regione, a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.
2. Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.
3. Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.
Art. 39
1. Il regime doganale della. Regione e' di esclusiva competenza dello Stato.
2. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.
3. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonche' il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.
Art. 40
1. Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
2. E' pero' istituita presso il Banco di Sicilia, finche' permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dai ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.
Art. 41
1. Il Governo della Regione ha facolta' di emettere prestiti interni.
Art. 42
1. L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avra' luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.
2. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, pero', determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali; e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.
Art. 43
1. Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dell'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al passaggio de gli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente Statuto.
2. Visto: Il Presidente del consiglio dei Ministri
DE GASPERI